L’Ufficio Esportazione è preposto al controllo della circolazione internazionale dei beni di interesse archeologico, artistico, demoetnoantropologico, ai sensi della legislazione vigente.
E-mail: sabap-vr.export@cultura.gov.it
PEC: sabap-vr.ue@pec.cultura.gov.it
Direttore:
Collaboratori:
REGISTRAZIONE AL SISTEMA SUE E COMPILAZIONE RICHIESTE
La procedura di espletamento delle pratiche di esportazione/importazione avviene tramite il sistema SUE, la piattaforma digitale ufficiale ed obbligatoria per interagire con gli Uffici Esportazione: https://sue.cultura.gov.it/sue/FE/pagePublicLogin.aspx .
Dopo la registrazione, è possibile caricare on-line le diverse tipologie di richieste sulla base della tipologia di bene da esportare. Per richieste di numerosi beni appartenenti ad un unico proprietario il sistema SUE permette di utilizzare l’opzione “lista di beni”, che prevede l’emissione di un unico attestato cumulativo o la restituzione di una sola dichiarazione / autocertificazione vidimata.
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Allo stato attuale, anche con il nuovo portale SUE, è necessario presentare copia cartacea della documentazione presso l’Ufficio Esportazione. Si raccomanda di stampare i documenti in duplice copia dal sistema SUE e di consegnarli debitamente firmati all’Ufficio Esportazione. Si ricorda inoltre che per le denunce per il rilascio dell’Attestato di libera circolazione o di Circolazione temporanea e per il Rinnovo dei Certificati di avvenuta importazione e spedizione è necessaria una marca da bollo da € 16,00.
Per tutte le richieste relative a beni archeologici italici ed extra-italici va presentata anche la documentazione comprovante il legittimo possesso, ovvero la documentazione relativa alla provenienza del bene che dimostri, ai sensi dell’articolo 91 del D. Lgs. 42/2004 e della Circolare DG ABAP 1/2022, che il reperto non proviene da scavo o ritrovamento nel territorio nazionale posteriore all’entrata in vigore della prima legge di tutela del 1909 o che è uscito legalmente dal paese.
PRESENTAZIONE DEI BENI
Per il rilascio di Attestati di libera circolazione (ALC), Attestati di circolazione temporanea (ACT) o Certificati di avvenuta spedizione/importazione (CAS/CAI), è obbligatorio presentare i beni in occasione delle periodiche Commissioni istituite presso l’Ufficio Esportazione, che provvede alle convocazioni.
È facoltà dell’Ufficio convocare anche beni presentati tramite le altre tipologie di documenti: Dichiarazione per oggetti eseguiti da più di 70 anni di valore inferiore a € 13.500 (DVAL), Dichiarazione per oggetti aventi meno di 70 anni e più di 50 (D50/70), Autocertificazione di Arte Contemporanea (AAC).
In alcuni casi (grandi dimensioni, fragilità o elevato numero dei beni) è possibile richiedere una visita domiciliare.
TIPOLOGIA PRATICHE
La Denuncia va compilata con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni (se dipinti, disegni o foto sia fronte che retro).
L’Attestato di Libera Circolazione (ALC) va richiesto per l’uscita definitiva dal territorio nazionale per:
- opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni
- archivi e singoli documenti
- fotografie, negativi e matrici, opere cinematografiche o audiovisive, documentazioni di manifestazioni aventi più di 25 anni
- mezzi di trasporto aventi più di 75 anni
- beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni
La Denuncia va presentata in copia singola completa in tutte le sue parti, accompagnata da ulteriori due fotografie del bene e corredata da una Marca da Bollo da € 16,00. L’ALC è valido per 5 anni.
La Dichiarazione va compilata con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando
fotografie a colori dei beni (se dipinti, disegni o foto sia fronte che retro).
La Dichiarazione va presentata per l’uscita dal territorio nazionale per tutti i beni di più di 70 anni il cui valore economico sia inferiore a € 50.000, ad eccezione di beni archeologici, incunaboli, manoscritti, strumenti scientifici e fotografie per i quali occorre presentare la richiesta di rilascio dell’attestato di libera circolazione (ALC).
La soglia dei 13.500 euro resta ferma per i beni librari, tuttavia a partire dal 4 maggio 2026 la richiesta in oggetto per tale tipologia di beni dovrà essere inoltrata alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e Trentino Alto Adige, competente al rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’esportazione delle opere librarie.
La Dichiarazione va compilata con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni (se dipinti, disegni o foto sia fronte che retro). La Dichiarazione va presentata per l’uscita dal territorio nazionale di beni la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni ma a più di 50, ad eccezione di quelli per le quali è necessario richiedere l’ALC. La D50 va presentata in duplice copia ed è valida per 5 anni.
L’Autocertificazione va compilata con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni (se dipinti, disegni o foto sia fronte che retro). L’Autocertificazione va presentata per l’uscita dal territorio nazionale per tutti i beni la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni o siano opera di autore vivente. La AAC va presentata in duplice copia ed è valida per 5 anni.
Dal 16 dicembre 2024 il sistema SUE permette di utilizzare anche la tipologia di AAC a 12 mesi, dedicata esclusivamente a beni eseguiti entro e non oltre i 12 mesi dalla richiesta.
La Denuncia va compilata con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni. L’Attestato va richiesto per l’uscita temporanea di beni aventi più di 70 anni e può essere richiesta per mostre, manifestazioni, expertises, analisi o indagini, restauri. La richiesta va presentata in copia singola completa in tutte le sue parti, accompagnata da ulteriori due fotografie del bene e corredata da una Marca da Bollo da € 16,00. L’ACT può esser valido al massimo per 18 mesi.
La Licenza di Esportazione, temporanea o definitiva, per Paesi extra UE è obbligatoria solo per quei beni il cui valore è superiore a determinate soglie. Va richiesta dopo il rilascio del documento principale cui è associata: ALC, DVAL, D50/70.
Il Certificato va compilato con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni (fronte e Il Certificato va compilato con tutte le informazioni richieste, complete e veritiere, allegando fotografie a colori dei beni (fronte e retro), La presentazione di un CAS e CAI in ingresso nel territorio nazionale è ammesso senza limitazioni relative al valore economico del bene, alla vetustà dello stesso o alla circostanza che l’autore sia vivente o meno
