Svolge attività di conservazione e restauro su beni di competenza ai sensi dell’art. 29 del D Lgs. n. 42/2004; collabora alle indagini scientifiche e diagnostiche; fornisce pareri tecnici per problemi di conservazione; programma attività didattiche, di studio, di ricerca scientifica e di formazione specialistica nel campo del restauro anche in collaborazione con altri enti e istituti.
Restauro di beni culturali
Il restauro viene definito dall’art. 29 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio come l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.
L’attività di restauro dei beni culturali rientra tra le professioni regolamentate dal 2018, pertanto l’esercizio delle attività di restauratore e di tecnico del restauro di beni culturali è consentito unicamente se inseriti nell’elenco unico dei restauratori di beni culturali pubblicati sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca https://professionisti.cultura.gov.it/elenchi dove è possibile trovare le informazioni relative ai professionisti correntemente iscritti https://professionisti.cultura.gov.it/restauratori nel settore specifico del bene per cui si chiede l’autorizzazione da parte della Soprintendenza in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
