Per il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c.4) l’interessato deve presentare alla Soprintendenza un progetto o una descrizione tecnica delle attività che intende eseguire (art. 21. c. 5).

Nella sezione modulistica è disponibile il modulo standardizzato per la richiesta autorizzazione lavori (modello A1) da presentare con il progetto e una marca da bollo di 16,00 € e allegata, obbligatoriamente, la Scheda sinottica rischio sismico (modello A1, all1).

La Soprintendenza ai sensi dell’art. 49 del codice dei beni culturali e del paesaggio, ha la facoltà di autorizzare la collocazione o l’affissione di manufatti pubblicitari su edifici o in aree tutelate come beni culturali, purché non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici o aree.
Il suddetto articolo disciplina anche l’utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse culturale o collocati in luoghi di interesse, che necessita di nulla osta della Soprintendenza.

Nella sezione modulistica è possibile scaricare il fac simile di richiesta.

È soggetta ad autorizzazione la movimentazione di beni culturali appartenenti a Enti e Istituti pubblici, Enti ecclesiastici, Fondazioni bancarie, persone giuridiche private senza fini di lucro, nonché quelli di proprietà privata oggetto di dichiarazione di interesse.

Gli spostamenti temporanei di beni culturali vengono autorizzati dalla Soprintendenza. La richiesta dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sabap-vr@cultura.gov.it oppure via PEC al seguente indirizzo: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Gli spostamenti definitivi di beni culturali vengono autorizzati dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura del Veneto, dopo aver acquisito il parere di competenza della Soprintendenza. La richiesta dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sabap-vr@cultura.gov.it oppure via PEC al seguente indirizzo: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1).

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione. L’interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il Comune, a cui fa capo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal DPCM 12/12/2005 (autorizzazione ordinaria) e dal DPR 31/2017 (autorizzazione semplificata), a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Per la localizzazione dei beni paesaggistici si può consultare la pagina sitap.beniculturali.it

Avvertenza (dal sito SITAP):
In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo.

Per le opere pubbliche sottoposte all’attuazione del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, , è obbligatoria l’applicazione dell’art. 41 comma 4 e allegato I.8, ai fini di una verifica preventiva dell’interesse archeologico sulle aree interessate alle opere da attuare. Tale verifica preventiva consente di accertare, prima di iniziare i lavori, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. L’applicazione dell’iter procedurale previsto permette alla committenza di opere pubbliche di conoscere preventivamente il rischio archeologico dell’area su cui è in progetto l’intervento e di prevedere in conseguenza eventuali variazioni progettuali, difficilmente attuabili in corso d’opera.

Gli elenchi degli Istituti e degli operatori abilitati al rilascio della relazione archeologica preliminare, stilati dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della cultura, sono visibili sul sito: https://dgeric.cultura.gov.it/professioni/archeologia-preventiva/

Arte antica

Per tutte le procedure di esportazione/importazione (uscita o entrata dal territorio dell’Unione Europea) o di spedizione (l’entrata/uscita dell’opera in/dall’Italia entro l’ambito doganale dell’Unione Europea) di opere d’arte antica – ovvero cose di proprietà privata che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquant’anni –, è necessario rivolgersi all’Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e Arte di Verona.

Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e Arte di Verona. Piazza San Fermo 3/a – 37121 VERONA. Tel. 045 8050198, 045 8050160 e-mail: sabap-vr.export@cultura.gov.it

Arte contemporanea

L’Ufficio Esportazione convalida le autocertificazioni per l’esportazione delle opere di arte contemporanea, con particolare riferimento alle cose di autore vivente e/o di autore non vivente ma con età inferiore ai cinquanta anni.

Per entrambi i casi è necessaria la registrazione del proprietario (detentore o possessore) del bene al sistema S.U.Epiattaforma ufficiale e obbligatoria per interagire con gli Uffici Esportazione del MiC da parte di qualsiasi utente.

In caso di MOSTRE in ITALIA il provvedimento autorizzativo è delegato al Soprintendente, ad esclusione di alcuni casi di particolare delicatezza (criticità relative a dimensioni, e/ o materiali costitutivi e tecnica, e/o stato di conservazione che richiedano particolari cautele sotto il profilo della conservazione, della manipolazione e del trasporto) e rilevanza (opere di particolare valore, che costituiscono il nucleo principale di una istituzione, o un consistente insieme di opere provenienti da una stessa istituzione).

L’istanza, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, piazza San Fermo 3, 37121 Verona, dovrà pervenire via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sabap-vr@cultura.gov.it oppure via PEC al seguente indirizzo: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Il proprietario dei beni deve inviare una richiesta di autorizzazione al prestito per mostre “almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione” (art. 48, comma 2 del D.Lgs. 42/2004).

In caso di MOSTRE all’ESTERO, la competenza autorizzativa rimane alla DG-ABAP- Servizio IV mostre, per cui, fermo restando l’obbligo tassativo di presentazione dell’istanza quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione, alla documentazione richiesta al punto precedente, dovrà essere allegata anche:

  1. Attestazione di proprietà da parte dell’ente prestatore (cfr. modello A)
  2. Garanzia di estensione della polizza assicurativa da parte dell’ente organizzatore (cfr. modello B)
  3. Garanzia di restituzione a fine della manifestazione emessa dal soggetto ospitante / organizzatore e attestazione di insussistenza elementi di rischio sequestri da parte dell’ente organizzatore (cfr. modello C);
  4. In caso di opere di proprietà statale o di enti pubblici, nota sottoscritta dall’omologo Ministero dello Stato ospitante che attesti l’immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano;
  5. Indicazione precisa, con recapiti e nominativi, dei referenti degli Uffici di esportazione dai quali si intende transitare, e in caso di uscita dall’Unione Europea, anche delle agenzie delle dogane interessate; si ricorda che l’organizzatore della mostra ha l’obbligo di denunciare a un Ufficio Esportazione arte antica i beni che intende esportare, indicando per ciascuno di essi il valore venale e il responsabile della custodia all’estero, al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (D.Lgs. 42/2004, art. 71).

Una volta ottenuta da Ministero l’autorizzazione al prestito dei beni per la mostra ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 42/2004, l’ente dovrà rivolgersi all’Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e Arte di Verona, per il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea e della licenza di esportazione  temporanea di cui agli articoli 66, 71 e 74 del Codice dei Beni Culturali

i beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro possono essere alienati solo a seguito di decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto (CO.RE.PA.CU), sulla base di quanto previsto dagli articoli 55, 55 bis, 56, 57, 57-bis e 58 del Codice dei Beni Culturali.

Gli enti proprietari devono inoltrare istanza di autorizzazione all’alienazione indicando contestualmente la destinazione d’uso del bene, il programma delle misure necessarie ad assicurarne la conservazione e le modalità di fruizione pubblica (art.55).

La CO.RE.PA.CU. informa tutti gli enti pubblici territoriali per il tramite della Regione che il bene in argomento è in vendita affinché possano, se interessati, esercitare il diritto di prelazione.
Espletata questa fase preliminare, la CO.RE.PA.CU., a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, rilascia l’autorizzazione richiesta,  solo a condizione che la destinazione d’uso assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con la sua qualità culturale.
Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione e vengono trascritte, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.
L’autorizzazione è richiesta anche in caso di vendita, parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro. Per queste ultime è richiesta anche per la vendita di archivi o singoli documenti (Codice, art.56).

Propedeutica all’autorizzazione all’alienazione è la verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice.

Verifiche di interesse culturale

Al fine di sottoporre a verifica gli immobili di proprietà pubblica – opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili – è necessaria la trasmissione di elenchi integrati da schede descrittive, che devono essere compilate e inoltrate in formato sia cartaceo che informatizzato attraverso il portale (http://www.benitutelati.it/). In mancanza dell’espletamento della procedura di verifica dell’interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle disposizione del Codice.

Fino all’esito della verifica:

  • qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (articolo 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004)
  • i beni sono inalienabili (articolo 54 e seguenti del D.Lgs. 42/2004)
  • non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero della Cultura.

Tra gli obblighi indicati dal D.lg. 42/2004 per i detentori o possessori di un bene sottoposto a tutela, vi è quello di dover denunciare il trasferimento  di proprietà (o detenzione limitatamente ai beni mobili) di beni culturali (art. 59), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Chi fa la Denuncia?

  • l’alienante o il cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • l’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  • l’erede il legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

La denuncia è presentata al Soprintendente del luogo ove si trovano i beni immobili (art. 59, c. 2) e deve contenere:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali.
  • i dati identificativi catastali dei beni;
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni  previste dal presente Titolo. (art. 59, c. 4).

La denuncia del trasferimento di proprietà è atto dovuto al Ministero affinché lo stesso, possa:

  • esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione per incrementare il patrimonio culturale pubblico,
  • detenere i dati identificativi della proprietà affinché questa ottemperi agli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D.Lgs 42/2004.

Esistono due tipologie di atti di trasferimento di Proprietà:

1) Trasferimento di Proprietà a Titolo non Onerosonon soggetto all’esercizio di Prelazione:

  • successione,
  • donazione,
  • lascito,
  • divisione testamentaria,
  • fusione di società,
  • scissione di società.

2) Trasferimento di Proprietà a Titolo Onerososoggetto all’esercizio di Prelazione:

  • alienazione dietro pagamento di un prezzo,
  • alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro,
  • permuta,
  • dazione in pagamento.

Si considera non avvenuta la denuncia di trasferimento di proprietà, priva delle indicazioni previste dall’art. 59, c. 4, o con indicazioni incomplete o imprecise (art. 59, c. 5).

L’attività di ricerca archeologica e di scavo è riservata al Ministero della Cultura, che può svolgerla direttamente oppure affidarla in concessione, annuale o biennale, ad altri soggetti pubblici o privati. A favore di questi ultimi è disposta l’occupazione temporanea degli immobili allo scopo di poter effettuare le ricerche a fini scientifici. La Soprintendenza esercita funzioni di controllo dell’attività affidata in concessione (Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004, artt.88-89; D.M. 44/2016, art. 2 e ss.mm.ii.).

In merito alle indicazioni procedurali per la richiesta di Concessioni di scavo e per l’invio della documentazione di scavo consultare il sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia su cui è disponibile la nuova modulistica da utilizzare per le domande da presentare o non ancora perfezionate http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/260/concessioni-di-scavo

l’ICA ha realizzato una breve  “Guida al procedimento per le concessioni di ricerca archeologica” (https://ica.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/b2682de610dbc14bb342e435d9cf86a4_Concessioni_di_ricerca_guida_pratica-versione-22_11_22.pdf)

La guida è destinata a quanti sono interessati a svolgere indagini archeologiche per fini di ricerca e vuole sintetizzare, in modo pratico e diretto, la procedura legata al rilascio delle concessioni.

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. L’attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

La Soprintendenza, per quanto di sua specifica competenza (categorie OG2, OS2A, OS25), per il rilascio del visto sui certificati di esecuzione lavori richiede unitamente alla richiesta (in bollo per i privati) la documentazione visionabile nella pagina Modulistica -conservazione dei beni

Le agevolazioni fiscali per i proprietari di beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio) costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per gli interventi di manutenzione e restauro. Le predette agevolazioni riguardano principalmente:

  1. a) Imposte sui redditi;
  2. b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario;
  3. c) Imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  4. d) Imposte di successione e donazione;
  5. e) Imposta comunale sugli immobili;

Attenzione: poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare eventuali modifiche sopraggiunte.

 

  1. a) Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati

In materia di imposte sui redditi, il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.

Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.

  1. b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario

La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, che sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all’art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e smi, riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall’imposta; agli enti commerciali una deduzione dall’imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003).

Ai fini del conseguimento di tali agevolazioni fiscali, la documentazione e le certificazioni previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal richiedente alla Soprintendenza competente. La Soprintendenza esegue controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato.

La dichiarazione deve contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell’immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (prot. n…del..) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta. Alla dichiarazione deve essere allegata copia valida di documento di identità. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di quest’ultimi.

La documentazione da produrre a sostegno della autocertificazione per il beneficio di sgravi fiscali è scaricabile nella sezione modulistica

  1. c) Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali

Per questa imposta sono previste agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. La parte prima del testo Unico sull’imposta di registro introduce, al fine della fruizione dell’aliquota agevolata, diversi obblighi a carico della parte acquirente (nota II all’art.1). In particolare, qualora già sussista l’accertamento o la dichiarazione di vincolo previsto dal Codice per i beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo medesimo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta dichiarazione di vincolo. La nota medesima, inoltre, disciplina le ipotesi di decadenza dall’agevolazione: qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione; nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. Nei casi descritti, l’Amministrazione dà immediata comunicazione agli uffici finanziari delle violazioni che comportano la decadenza dalla riduzione dell’imposta.

La richiesta di ammissibilità ai contributi statali, previsti dagli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004, dev’essere presentata dall’interessato alla Soprintendenza contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori ex art. 21 del Codice.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono posti a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro dei beni di interesse architettonico. I contributi erogati per lavori finalizzati alla conservazione dei beni sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 e riguardano:

Contributo in conto capitale ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del D.Lgs. 42/2004

Per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni di interesse architettonico approvati a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004

Per ottenere il contributo in conto capitale, il proprietario, possessore o detentore di beni culturali deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità, corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Il contributo viene concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati, per una quota parte della spesa effettivamente sostenuta dal proprietario (determinata dalla Soprintendenza tenuto conto anche del godimento di eventuali altri contributi pubblici) per i soli interventi ritenuti ammissibili. Sia in caso di interventi conservativi volontari sia di interventi conservativi imposti, questi ultimi ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Codice, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, regolarmente certificati e collaudati dalla Soprintendenza competente.

Eseguiti gli interventi, l’interessato trasmette alla Soprintendenza la documentazione richiesta per la fase a consuntivo, al fine di consentire alla stessa di provvedere alla redazione degli atti di competenza, che vengono successivamente trasmessi al Segretariato regionale che si occupa del controllo e della liquidazione del contributo. Il Segretariato regionale provvede a inoltrare alla Direzione Generale Bilancio le proposte di finanziamento ricevute. Quest’ultima, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, approva e accredita al Segretariato regionale le relative somme per la successiva erogazione del contributo.

Al fine e preliminarmente alla liquidazione del contributo è necessario che il beneficiario sottoscriva con il Segretariato regionale una apposita convenzione ai sensi dell’art. 38 del Codice per l’accessibilità pubblica del bene.

Contributi in conto interessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 42/2004

Per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali, nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati a un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

Ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice, la concessione è ammessa anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente deve inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità corredata da idonea documentazione.

La Soprintendenza valuta le richieste ricevute e indica gli interventi ammissibili a finanziamento statale, ne quantifica l’importo ed emana l’atto con cui viene dichiarata l’ammissibilità dell’intervento. Si sottolinea che tale pronuncia costituisce mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso, senza pertanto costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili.

Sia per i beni mobili che immobili la documentazione deve essere presentata unicamente in formato digitale attraverso i canali di posta elettronica ordinaria (PEO) o di posta elettronica certificata (PEC) a: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza Peo: sabap-vr@cultura.gov.it – Pec: sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Il premio di rinvenimento è attribuibile al proprietario dell’immobile ove sono stati rinvenuti i beni, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi di denunzia, conservazione e custodia delle cose ritrovate previste ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

La richiesta di corresponsione del premio dev’essere formulata entro 10 anni dal rinvenimento alla Soprintendenza competente, che provvederà a completare l’istruttoria da inviare alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, responsabile del provvedimento finale.

Il patrocinio del Ministero della cultura è accordato a eventi e iniziative di carattere nazionale o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico.

Il patrocinio è accordato solo ed esclusivamente dall’On. Ministro.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente in formato PDF all’indirizzo patrocini@cultura.gov.it, con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla data di inizio della manifestazione, al fine di permettere l’istruttoria di merito da parte degli uffici competenti.

Per i dettagli: https://cultura.gov.it/come-richiedere-il-patrocinio